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Statuto del Gruppo Locale di Milano di Azione Aiuto (ora Actionaid) |
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ARTICOLO
1
Costituzione
1.1
E’ costituita un’associazione denominata Gruppo Locale di
Milano con sede in Via Abruzzi n° 2 Cologno Monzese
Milano.
1.2
Il Gruppo Locale opera senza fini di lucro, nel campo della
solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo. Esso,
condividendone le finalità, aderisce ad “Associazione Azione Aiuto
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)”,
coerentemente con gli indirizzi coordinati con le organizzazioni sorelle
componenti di Action Aid Alliance.
1.3
Il Gruppo Locale può chiedere l’autorizzazione all’utilizzo
del marchio di “Azione Aiuto” per l’espletamento delle proprie
attività e nel rispetto delle direttive impartite da Azione Aiuto. Le
condizioni ed i termini di concessione del marchio da parte di Azione
Aiuto saranno regolati in atti da concordare separatamente e saranno
condizionati al rispetto da parte del Gruppo delle direttive impartite
da Azione Aiuto.
ARTICOLO
2
Sede
2.1
Il Gruppo locale ha sede a Milano, Via Abruzzi n° 2 Cologno Monzese
Milano.
ARTICOLO
3
Scopo
3.1
Il gruppo Locale ha come scopo la promozione di qualsiasi forma di
assistenza e soccorso ai bisognosi ed a coloro che vivono in condizioni
di povertà e miseria, in qualsiasi parte del mondo, e lo svolgimento di
tutte quelle attività che i soci membri di volta in volta stabiliranno,
coerentemente con gli indirizzi stabiliti da Azione Aiuto ONLUS e da
essa concordati con le organizzazioni sorelle componenti di Action Aid
Alliance.
3.2
Questi obiettivi sono perseguiti con azioni, progetti, programmi e
campagne attuate con le seguenti modalità:
3.3 Il Gruppo Locale può svolgere attività strumentali ,
accessorie e direttamente connesse
per il raggiungimento degli scopi statutari.
ARTICOLO
4
Soci
4.1 I Soci del Gruppi sono quelli che hanno partecipato alla
costituzione del gruppo stesso e che assumono e mantengono la qualifica
di soci fondatori, nonché quelli che verranno ammessi secondo le
procedure e le modalità previste dal successivo articolo.
4.2 Possono diventare soci le persone fisiche o giuridiche che intendono
contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie e prendere
parte alla vita del Gruppo.
L’ammissione dei Soci è soggetta alla presentazione di una richiesta
scritta al Consiglio Direttivo.
4.3 L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è
deliberata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal giorno della delibera di accettazione
validamente adottata dal Consiglio Direttivo.
4.4 I soci partecipano all’Assemblea con diritto di voto e sono
eleggibili a tutte le cariche sociali. Lo status di socio non è
soggetto ad alcun limite temporale.
4.5 La qualità di socio si perde:
4.6 Sulla violazione dello statuto delibera il Consiglio Direttivo. L’espulsione di un socio è deliberata dall’Assemblea, a maggioranza di 2/3 dei Soci presenti, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo. IL Gruppo riconosce il ruolo di indirizzo e di direzione di Azione Aiuto in caso di conflitti interni tra i Soci o gli organi del Gruppo stesso.
ARTICOLO
5
Organi
sociali
5.1 Gli organi sociali sono:
ARTICOLO 6
L’Assemblea dei Soci
6.1 L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del
Gruppo. Essa determina le linee politiche e programmatiche del Gruppo,
individuando gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale
ritenuti necessari per il raggiungimento delle finalità statutarie alla
luce degli indirizzi stabiliti da Azione Aiuto.
6.2 L’Assemblea:
6.3 L’Assemblea dei Soci è convocata dal
Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio, nonché ogni qualvolta venga ritenuto necessario oppure se ne
è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le
convocazioni e l’ordine del giorno devono essere inviati ai Soci con 7
giorni di anticipo.
6.4 L’assemblea è validamente convocata con la
presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la
maggioranza dei voti dei presenti.
6.5. E’ consentito farsi rappresentare in
Assemblea, a mezzo delega scritta. Ciascun delegato non può essere
portatore di più di tre deleghe.
6.6 Le riunioni delle assemblee sono fatte attestare
da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle
riunioni stesse.
6.7 Per deliberare la modifica del presente Statuto
è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri ed il voto
favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti, salvo quanto
previsto dal punto 6.2 e.
6.8 Le deliberazione dell’Assemblea contrarie alla
legge, all’atto costitutivo e allo Statuto possono essere annullate su
istanza degli Organi del Gruppo, di qualunque associato o del pubblico
ministero.
ARTICOLO 7
Il Consiglio Direttivo
7.1. Il Gruppo Locale è amministrato da un Consiglio
Direttivo composto da un numero sempre dispari da 3 a 5 membri che
durano in carica tre anni e sono rieleggibili, una volta.
7.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una
volta ogni sei mesi o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia
fatta domanda dalla maggioranza dei componenti.
7.3 Il Consiglio Direttivo delibera validamente col
voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Delle adunanze è redatto verbale firmato dal
Presidente e da conservarsi presso la sede sociale.
7.4 Il Consiglio Direttivo coopterà fra i
consiglieri un membro che rappresenterà il Gruppo all’Assemblea dei
Gruppi Locali per Azione Aiuto che si riunisce una volta all’anno.
7.5 Il Consiglio Direttivo potrà eleggere tra i soci
un rappresentante che parteciperà all’Assemblea dei Gruppi Locali
concessionari del marchio di Azione Aiuto.
L’Assemblea si riunisce una volta all’anno.
ARTICOLO 8
Il Presidente
8.1 IL Presidente ha la rappresentanza legale del
gruppo, sia in giudizio che di fronte a terzi e assicura lo svolgimento
di tutti gli adempimenti amministrativi e legali attinenti alla vita del
Gruppo.
8.2 Egli può porre in essere senza il consenso del
Consiglio Direttivo solamente gli atti di ordinaria amministrazione.
8.3 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei
soci fra i membri del Consiglio Direttivo. Qualora non vi abbia
provveduto l’Assemblea, il Presidente verrà nominato dal Consiglio
Direttivo stesso.
8.4 Il Presidente convoca e presiede i lavori
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
8.5 In caso di assenza o di impedimento del
Presidente, le sue funzioni, ivi compresa la rappresentanza legale del
Gruppo, sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo nominato
all’inizio del mandato del Presidente stesso.
ARTICOLO 9
Bilancio e contabilità
9.1 Il Gruppo dovrà tenere tutti i libri contabili
eventualmente richiesti dalla legge e comunque dovrà tenere la
contabilità che registri le somme ricevute o versate dal Gruppo, con
l’indicazione delle singole operazioni relative, nonché qualsiasi
proprietà, credito, debito del Gruppo.
9.2 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione
dell’Assemblea dei soci, insieme alla propria relazione sull’attività
del Gruppo.
9.3 Al Gruppo è vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita del Gruppo stesso, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di Azione Aiuto.
ARTICOLO 10
Patrimonio sociale – Entrate
– Esercizi sociali
10.1 Il patrimonio del Gruppo è costituito:
ARTICOLO 11
Varie
11.1 In caso di scioglimento o di estinzione del
gruppo, il patrimonio dovrà essere devoluto
ad Azione Aiuto Onlus, eseguiti gli eventuali controlli di legge e fatta
salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.
Milano, 28/10/2002 Marco Petruzzella Alessandro Tinelli Pietro Alberio Antonio Rita |