Statuto del Gruppo Locale di Milano di Azione Aiuto (ora Actionaid)

ARTICOLO 1

Costituzione

1.1   E’ costituita un’associazione denominata Gruppo Locale di Milano con sede in Via Abruzzi n° 2 Cologno Monzese  Milano.

1.2   Il Gruppo Locale opera senza fini di lucro, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo. Esso, condividendone le finalità, aderisce ad “Associazione Azione Aiuto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)”, coerentemente con gli indirizzi coordinati con le organizzazioni sorelle componenti di Action Aid Alliance.

1.3   Il Gruppo Locale può chiedere l’autorizzazione all’utilizzo del marchio di “Azione Aiuto” per l’espletamento delle proprie attività e nel rispetto delle direttive impartite da Azione Aiuto. Le condizioni ed i termini di concessione del marchio da parte di Azione Aiuto saranno regolati in atti da concordare separatamente e saranno condizionati al rispetto da parte del Gruppo delle direttive impartite da Azione Aiuto.

ARTICOLO 2

Sede

2.1 Il Gruppo locale ha sede a Milano, Via Abruzzi n° 2 Cologno Monzese Milano.

ARTICOLO 3

Scopo

3.1 Il gruppo Locale ha come scopo la promozione di qualsiasi forma di assistenza e soccorso ai bisognosi ed a coloro che vivono in condizioni di povertà e miseria, in qualsiasi parte del mondo, e lo svolgimento di tutte quelle attività che i soci membri di volta in volta stabiliranno, coerentemente con gli indirizzi stabiliti da Azione Aiuto ONLUS e da essa concordati con le organizzazioni sorelle componenti di Action Aid Alliance.

3.2 Questi obiettivi sono perseguiti con azioni, progetti, programmi e campagne attuate con le seguenti modalità:

  1.  Intraprendendo qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere il Gruppo Locale ed Azione Aiuto o procurando finanziamenti ai fondi del Gruppo Locale da persone fisiche, enti, istituzioni, fondazioni, organismi pubblici e privati, nonché attraverso l’autofinanziamento e la raccolta di fondi privati, nel rispetto delle leggi vigenti e delle direttive di Azione Aiuto

  2.  Svolgendo pubblicistiche ed editoriali ed usando qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti dello scopo del Gruppo e secondo le direttive  e con il consenso espresso di Azione Aiuto;

  3.  Promuovendo relazioni, alleanze e qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, in Italia, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo del gruppo Locale e di Azione Aiuto;

  4.  Comprando, prendendo in locazione o permuta, noleggiando o acquistando qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili o immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, che siano considerati necessari per lo scopo del gruppo Locale;

  5.  Promuovendo ed attuando attività di formazione, di educazione allo sviluppo ed alla interculturalità anche attraverso la promozione e l’organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altra cosa che possa contribuire alla sensibilizzazione e l’informazione dell’opinione pubblica.

 3.3 Il Gruppo Locale può svolgere attività strumentali , accessorie e direttamente  connesse per il raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 4

Soci

4.1 I Soci del Gruppi sono quelli che hanno partecipato alla costituzione del gruppo stesso e che assumono e mantengono la qualifica di soci fondatori, nonché quelli che verranno ammessi secondo le procedure e le modalità previste dal successivo articolo.

4.2 Possono diventare soci le persone fisiche o giuridiche che intendono contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie e prendere parte alla vita del Gruppo.

L’ammissione dei Soci è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

4.3 L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal giorno della delibera di accettazione validamente adottata dal Consiglio Direttivo.

4.4 I soci partecipano all’Assemblea con diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Lo status di socio non è soggetto ad alcun limite temporale.

4.5 La qualità di socio si perde:

  1.  per dimissioni;

  2.  per grave violazione dello Statuto.

4.6 Sulla violazione dello statuto delibera il Consiglio Direttivo. L’espulsione di un socio è deliberata dall’Assemblea, a maggioranza di 2/3 dei Soci presenti, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo. IL Gruppo riconosce il ruolo di indirizzo e di direzione di Azione Aiuto in caso di conflitti interni tra i Soci o gli organi del Gruppo stesso.

ARTICOLO 5

Organi sociali

5.1 Gli organi sociali sono:

  1. l’Assemblea dei Soci

  2.  Il Presidente

  3.  Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 6

L’Assemblea dei Soci

6.1 L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del Gruppo. Essa determina le linee politiche e programmatiche del Gruppo, individuando gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale ritenuti necessari per il raggiungimento delle finalità statutarie alla luce degli indirizzi stabiliti da Azione Aiuto.

6.2 L’Assemblea:

  1. elegge e revoca il presidente e i membri del Consiglio Direttivo;

  2. delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori;

  3. delibera in merito alla esclusione degli associati;

  4. approva le linee generali del programma di attività del Gruppo;

  5. delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo, previa autorizzazione espressa di Azione Aiuto;

  6. delibera sui bilanci consuntivi e preventivi.

6.3 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta venga ritenuto necessario oppure se ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le convocazioni e l’ordine del giorno devono essere inviati ai Soci con 7 giorni di anticipo.

6.4 L’assemblea è validamente convocata con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

6.5. E’ consentito farsi rappresentare in Assemblea, a mezzo delega scritta. Ciascun delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.

6.6 Le riunioni delle assemblee sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

6.7 Per deliberare la modifica del presente Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri ed il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti, salvo quanto previsto dal punto 6.2 e.

6.8 Le deliberazione dell’Assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo e allo Statuto possono essere annullate su istanza degli Organi del Gruppo, di qualunque associato o del pubblico ministero.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Direttivo

7.1. Il Gruppo Locale è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un numero sempre dispari da 3 a 5 membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, una volta.

7.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti.

7.3 Il Consiglio Direttivo delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze è redatto verbale firmato dal Presidente e da conservarsi presso la sede sociale.

7.4 Il Consiglio Direttivo coopterà fra i consiglieri un membro che rappresenterà il Gruppo all’Assemblea dei Gruppi Locali per Azione Aiuto che si riunisce una volta all’anno.

7.5 Il Consiglio Direttivo potrà eleggere tra i soci un rappresentante che parteciperà all’Assemblea dei Gruppi Locali concessionari del marchio di Azione Aiuto.

L’Assemblea si riunisce una volta all’anno.

ARTICOLO 8

Il Presidente

8.1 IL Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo, sia in giudizio che di fronte a terzi e assicura lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi e legali attinenti alla vita del Gruppo.

8.2 Egli può porre in essere senza il consenso del Consiglio Direttivo solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

8.3 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei soci fra i membri del Consiglio Direttivo. Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Presidente verrà nominato dal Consiglio Direttivo stesso.

8.4 Il Presidente convoca e presiede i lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

8.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni, ivi compresa la rappresentanza legale del Gruppo, sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo nominato all’inizio del mandato del Presidente stesso.

ARTICOLO 9

Bilancio e contabilità

9.1 Il Gruppo dovrà tenere tutti i libri contabili eventualmente richiesti dalla legge e comunque dovrà tenere la contabilità che registri le somme ricevute o versate dal Gruppo, con l’indicazione delle singole operazioni relative, nonché qualsiasi proprietà, credito, debito del Gruppo.

9.2 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci, insieme alla propria relazione sull’attività del Gruppo.

9.3 Al Gruppo è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Azione Aiuto.

ARTICOLO 10

Patrimonio sociale – Entrate – Esercizi sociali

10.1 Il patrimonio del Gruppo è costituito:

  1. dai contributi dei soci;

  2. da elargizioni, donazioni o lasciti;

  3.  da qualsiasi utile in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio del Gruppo;

  4. da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

ARTICOLO 11

Varie

11.1 In caso di scioglimento o di estinzione del gruppo, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Azione Aiuto Onlus, eseguiti gli eventuali controlli di legge e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Milano, 28/10/2002

Marco Petruzzella

Alessandro Tinelli

Pietro Alberio

Antonio Rita